Chi Siamo - Statuto

ENTE BILATERALE INDUSTRIA TURISTICA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

STATUTO

Art. 1 (Costituzione)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del CCNL, per i dipendenti da aziende dell'industria turistica, del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazione, è costituito, dall'Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona e da FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, e UILTUCS-UIL della Provincia di Savona, l'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica della Provincia di Savona, di seguito denominato E.B.I.T. SV.

Art. 2 (Natura)

L'E.B.I.T. SV ha natura giuridica d'associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'E.B.I.T. SV è a tempo indeterminato.

Art. 4 (Sede)

L'E.B.I.T. SV ha sede in Savona, Via Orefici 3/2.

Art. 5 (Soci)

Sono soci dell'E.B.I.T. SV le Organizzazioni Sindacali di cui all'art.1 del presente Statuto. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo.
La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile non dà diritto in termine di partecipazione al patrimonio dell'Associazione, né durante la vita dell'Associazione stessa, né in caso di scioglimento.

Art. 6 (Scopi)

L'E.B.I.T. SV costituisce strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il C.C.N.L., per i dipendenti dell'industria turistica, in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine l'E.B.I.T. SV attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e le previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e nilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali d'informazione;
provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con la Regione, la Provincia e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. provvede al monitoraggio delle attività formatine ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
d. istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme d'impiego, in attuazione di quanto previsto dal CCNL, per i dipendenti da aziende dell'industria turistica, del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
g. svolge i compiti ad esso demandato dalla contrattazione collettiva, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dei luoghi di lavoro;
h. svolge i compiti ad esso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge;
i. istituisce la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione ed arbitrato.

Art. 7 (Strumenti)

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'E.B.I.T. SV potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea.
L'istruzione di organismi interni e/o funzioni stabili, preposti al perseguimento degli scopi sociali, è deliberata dall'Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Art. 8 (Finanziamento)
L'E.B.I.T. SV è finanziato con le modalità previste dal CCNL per i dipendenti da aziende dell'industria turistica, del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9 (Organi dell'E.B.I.T. SV)
Sono organi dell'E.B.I.T. SV:
- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice Presidente
- Il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Sindaci

Art. 10 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da diciotto componenti così ripartiti:
- nove in rappresentanza dell'Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona
- nove in rappresentanza di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL

I componenti dell'Assemblea durano in carica quattro anni e s'intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza.
E' consentito alle stesse organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Art. 11 (Poteri dell'Assemblea)

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
Spetta all'Assemblea Ordinaria di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- eleggere gli ulteriori quattro consiglieri del Comitato Direttivo;
- provvede all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.I.T. SV; - approvare i regolamenti interni dell'E.B.I.T. SV;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopo di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per amministratori e sindaci;
- svolgere tutte le attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Art. 12 (Riunioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto da almeno quattro componenti effettivi dell'assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.I.T. SV.
L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno dieci componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto, è prevista soltanto una delega per ognuna delle due parti.

Art. 13 (Il Presidente)

Il Presidente dell'E.B.I.T. SV è eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i consiglieri effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e la volta successiva tra i consiglieri effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il Presidente dura in carica quattro anni.
Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.
Spetta al Presidente dell'E.B.I.T. SV:
- rappresentare l'E.B.I.T. SV di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiedere le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea.

Art. 14 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente dell'E.B.I.T. SV è eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i consiglieri effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e la volta successiva trai consiglieri effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto trai rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Art. 15 (I1 Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo si compone di sei membri, scelti trai componenti l'Assemblea e così ripartiti:
- il Presidente dell'E.B.I.T. SV
- Il Vice Presidente dell'E.B.I.T. SV
- due Consiglieri eletti dal Collegio dell'Assemblea composto dai componenti nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
- due Consiglieri eletti dal Collegio dell'Assemblea composto dai componenti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 16 (Poteri del Comitato Direttivo)

Spetta al Comitato Direttivo:
vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall'E.B.I.T. SV e riferirne all'Assemblea;
provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.I.T. SV;
assumere e licenziare il personale dell'E.B.I.T. SV e regolarne il trattamento economico;
- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'Art. 6 del presente Statuto;
promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.I.T. SV; riferire all'Assemblea in merito a proprie delibere;
approvare i verbali delle proprie riunioni.

Art. 17 (Riunioni del Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso d'urgenza il termine della convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.I.T. SV.
Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno quattro membri.
Le deliberi sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri. Ciascun componenti ha un voto.
Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto di voto, un componente per ciascuna organizzazione sindacale di cui all'Art.1 che non sia direttamente rappresentata in seno al Comitato stesso.
Ogni componente il Comitato Direttivo, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, può delegare altro componente dell'Assemblea, secondo i criteri di cui all'Art.15 lettere c) e d), a sostituirlo per una specifica riunione. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

Art. 18 (Il Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei lavoratori, il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
Le predette organizzazioni designano, inoltre, due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci effettivi, eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I Sindaci esercitano le attribuzione ed hanno i doveri di cui agli Artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.
Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.I.T. SV per controllarne la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.
Eliminato:
(I sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto deliberativo.)

Art. 19 (Il Patrimonio dell'E.B.I.T. SV)

Le disponibilità dell'E.B.I.T. SV sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art.8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.I.T. SV le somme e i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge,
entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.I.T. SV ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche locali o internazionali.
In adesione allo spirito del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica, il patrimonio dell'E.B.I.T. SV è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art.6 del presente Statuto, o accantonato, se ritenuto opportuno o necessario, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale, al patrimonio dell'E.B.I.T. SV è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.
I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.I.T. SV, sia durante la vita dell'ente che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa dell'ente, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'ar.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 (Gestione dell'E.B.I.T. SV)

Per le spese di impianto e di gestione l'E.B.I.T. SV potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'ART.19 del presente Statuto.
Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 21 (Bilancio dell'E.B.I.T. SV)

Gli esercizi finanziari dell'E.B.I.T. SV hanno inizio il primo gennaio e termineranno il trentuno dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni anno il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.I.T. SV e del bilancio preventivo.
Entrambe i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il trentuno maggio dell'asso successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dai Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni sindacali di cui all'art.1 del presente Statuto.

Art. 22 (Liquidazione dell'E.B.I.T. SV)

La messa in liquidazione dell'E.B.I.T. SV è disposta, su concorde e conforme deliberazione delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 e 5 del presente Statuto.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le suddette Organizzazioni Sindacali, provvedono alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; in difetto di tali nomine, trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà ad istanza della parte diligente.
Le anzidette organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.I.T. SV, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe a quella perseguita dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 Comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 (Foro competente)

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo al presente statuto, sarà di competenza del Foro di Savona.

Art. 24 (Modifiche statutarie)

Qualunque modifica al presente Statuto, deve essere preventivamente decisa dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'Art. 1 del presente Statuto, e deliberata dall'Assemblea Straordinaria dell'E.B.I.T. SV con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

Art. 25 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge vigenti.

Savona, 23 luglio 2001


UNIONE PROVINCIALE ALBERGATORI di Savona

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL