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Siamo - Statuto
ENTE BILATERALE
INDUSTRIA TURISTICA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA
STATUTO
Art. 1 (Costituzione)
Conformemente a quanto previsto dall'articolo
6 del CCNL, per i dipendenti da aziende dell'industria turistica,
del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazione, è
costituito, dall'Unione Provinciale Albergatori della Provincia
di Savona e da FILCAMS-CGIL, FISASCATCISL, e UILTUCS-UIL della
Provincia di Savona, l'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica
della Provincia di Savona, di seguito denominato E.B.I.T. SV.
Art. 2 (Natura)
L'E.B.I.T. SV ha natura giuridica
d'associazione non riconosciuta e non persegue finalità
di lucro.
Art. 3 (Durata)
La durata dell'E.B.I.T. SV è
a tempo indeterminato.
Art. 4 (Sede)
L'E.B.I.T. SV ha sede in Savona,
Via Orefici 3/2.
Art. 5 (Soci)
Sono soci dell'E.B.I.T. SV le Organizzazioni
Sindacali di cui all'art.1 del presente Statuto. In nessun caso
è consentito il trasferimento della quota o contributo
associativo.
La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile non
dà diritto in termine di partecipazione al patrimonio dell'Associazione,
né durante la vita dell'Associazione stessa, né
in caso di scioglimento.
Art. 6 (Scopi)
L'E.B.I.T. SV costituisce strumento
per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti
stipulanti il C.C.N.L., per i dipendenti dell'industria turistica,
in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale.
A tal fine l'E.B.I.T. SV attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro
economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e le previsioni occupazionali,
anche coordinando indagini e nilevazioni, elaborando stime e proiezioni
finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli incontri annuali d'informazione;
provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni
professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia
di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione
a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione
con la Regione, la Provincia e gli altri Enti competenti, finalizzate
altresì a creare le condizioni più opportune per
la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. provvede al monitoraggio delle attività
formatine ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti al settore;
d. istituisce la banca dati per l'incontro tra
domanda ed offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato
del lavoro e delle forme d'impiego, in attuazione di quanto previsto
dal CCNL, per i dipendenti da aziende dell'industria turistica,
del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
e. attiva una specifica funzione di formazione
dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. predispone e/o coordina schemi formativi per
specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo
dei contratti di formazione e lavoro;
g. svolge i compiti ad esso demandato dalla contrattazione
collettiva, in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori dei luoghi di lavoro;
h. svolge i compiti ad esso demandati dalla contrattazione
collettiva e/o dalle norme di legge;
i. istituisce la Commissione Paritetica Territoriale
di conciliazione ed arbitrato.
Art. 7 (Strumenti)
Per il miglior raggiungimento dei
propri scopi l'E.B.I.T. SV potrà avviare, partecipare o
contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o
strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini
istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società,
associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea.
L'istruzione di organismi interni e/o funzioni stabili, preposti
al perseguimento degli scopi sociali, è deliberata dall'Assemblea,
che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Art. 8 (Finanziamento)
L'E.B.I.T. SV è finanziato con le modalità previste
dal CCNL per i dipendenti da aziende dell'industria turistica,
del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9 (Organi dell'E.B.I.T. SV)
Sono organi dell'E.B.I.T. SV:
- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice Presidente
- Il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Sindaci
Art. 10 (Assemblea)
L'Assemblea è composta
da diciotto componenti così ripartiti:
- nove in rappresentanza dell'Unione Provinciale Albergatori della
Provincia di Savona
- nove in rappresentanza di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL
I componenti dell'Assemblea durano in carica quattro anni e s'intendono
riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive
organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un
mese prima della scadenza.
E' consentito alle stesse organizzazioni di provvedere alla sostituzione
dei propri componenti anche prima della scadenza del quadriennio,
in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione
scritta.
Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la
stessa anzianità di quello sostituito.
Art. 11 (Poteri
dell'Assemblea)
L'Assemblea è Ordinaria e
Straordinaria.
Spetta all'Assemblea Ordinaria di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- eleggere gli ulteriori quattro consiglieri del Comitato Direttivo;
- provvede all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
dell'E.B.I.T. SV; - approvare i regolamenti interni dell'E.B.I.T.
SV;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopo di cui
all'art. 6 del presente Statuto;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per amministratori
e sindaci;
- svolgere tutte le attività ad essa demandate dal presente
Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 12 (Riunioni
dell'Assemblea)
L'Assemblea ordinaria si riunisce
almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio,
per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto
da almeno quattro componenti effettivi dell'assemblea o dal Presidente
o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso
scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello
fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed
ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.I.T. SV.
L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti con la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi componenti e
cioè di almeno dieci componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto, è prevista soltanto
una delega per ognuna delle due parti.
Art. 13 (Il Presidente)
Il Presidente dell'E.B.I.T. SV è
eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i consiglieri
effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e la volta successiva tra i consiglieri effettivi rappresentanti
le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il Presidente dura in carica quattro anni.
Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare,
il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio
stesso.
Spetta al Presidente dell'E.B.I.T. SV:
- rappresentare l'E.B.I.T. SV di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea
e presiedere le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato
Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente
Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea.
Art. 14 (Vice Presidente)
Il Vice Presidente dell'E.B.I.T. SV
è eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra
i consiglieri effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e la volta successiva trai consiglieri effettivi
rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in
modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà
scelto trai rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle
sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni
stabilite per il Presidente.
Art. 15 (I1 Comitato
Direttivo)
Il Comitato Direttivo si compone di
sei membri, scelti trai componenti l'Assemblea e così ripartiti:
- il Presidente dell'E.B.I.T. SV
- Il Vice Presidente dell'E.B.I.T. SV
- due Consiglieri eletti dal Collegio dell'Assemblea composto
dai componenti nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro
- due Consiglieri eletti dal Collegio dell'Assemblea composto
dai componenti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 16 (Poteri
del Comitato Direttivo)
Spetta al Comitato Direttivo:
vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia
amministrativi;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall'E.B.I.T.
SV e riferirne all'Assemblea;
provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi
dell'E.B.I.T. SV;
assumere e licenziare il personale dell'E.B.I.T. SV e regolarne
il trattamento economico;
- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli
scopi di cui all'Art. 6 del presente Statuto;
promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse
dell'E.B.I.T. SV; riferire all'Assemblea in merito a proprie delibere;
approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 17 (Riunioni
del Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente
ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto
da almeno tre membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto
almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso d'urgenza il termine della convocazione può essere
ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente
o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed
ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.I.T. SV.
Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazione
è necessaria la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi componenti e cioè di almeno quattro membri.
Le deliberi sono valide solo se ricevono il voto favorevole di
almeno quattro membri. Ciascun componenti ha un voto.
Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto
di voto, un componente per ciascuna organizzazione sindacale di
cui all'Art.1 che non sia direttamente rappresentata in seno al
Comitato stesso.
Ogni componente il Comitato Direttivo, ad eccezione del Presidente
e del Vice Presidente, può delegare altro componente dell'Assemblea,
secondo i criteri di cui all'Art.15 lettere c) e d), a sostituirlo
per una specifica riunione. La delega deve pervenire alla Presidenza
in forma scritta prima dell'inizio della riunione.
Art. 18 (Il Collegio
dei Sindaci)
Il Collegio dei Sindaci è composto
da tre componenti effettivi designati: uno dalle Associazioni
dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei lavoratori, il terzo,
con funzione di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo
fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
Le predette organizzazioni designano, inoltre, due sindaci supplenti,
uno per parte, destinati a sostituire i sindaci effettivi, eventualmente
assenti per cause di forza maggiore.
I Sindaci esercitano le attribuzione ed hanno i doveri di cui
agli Artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.
Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali
irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro
funzioni.
Il Collegio esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.I.T. SV per
controllarne la corrispondenza delle relative voci alle scritture
contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni
qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno,
ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.
Eliminato:
(I sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni
dell'Assemblea senza diritto di voto deliberativo.)
Art. 19 (Il Patrimonio
dell'E.B.I.T. SV)
Le disponibilità dell'E.B.I.T.
SV sono costituite dall'ammontare dei contributi
di cui al precedente art.8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare
dei contributi stessi e dagli interessi di mora
per ritardati versamenti.
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.I.T. SV
le somme e i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni
o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni
di legge,
entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.I.T. SV ed eventuali
contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche
locali o internazionali.
In adesione allo spirito del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende
dell'Industria Turistica, il patrimonio dell'E.B.I.T. SV è
utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità
di cui all'art.6 del presente Statuto, o accantonato, se ritenuto
opportuno o necessario, per il conseguimento delle medesime finalità
in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale,
al patrimonio dell'E.B.I.T. SV è quello del "fondo
comune" regolato per solidale irrevocabile volontà
dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione
e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema
di comunione dei beni.
I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio
dell'E.B.I.T. SV, sia durante la vita dell'ente che in caso di
scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi
causa. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'ente di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa dell'ente, il patrimonio
sarà devoluto ad altra associazione avente finalità
analoghe a quelle perseguite dall'ente, secondo le determinazioni
dell'Assemblea, o per fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'ar.3 comma 190 della legge
23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 20 (Gestione
dell'E.B.I.T. SV)
Per le spese di impianto e di gestione
l'E.B.I.T. SV potrà avvalersi delle disponibilità
di cui all'ART.19 del presente Statuto.
Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo,
ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla
relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Art. 21 (Bilancio
dell'E.B.I.T. SV)
Gli esercizi finanziari dell'E.B.I.T.
SV hanno inizio il primo gennaio e termineranno il trentuno dicembre
di ciascun anno.
Alla fine di ogni anno il Comitato Direttivo provvede alla redazione
del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.I.T.
SV e del bilancio preventivo.
Entrambe i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati
dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio
e cioè entro il trentuno maggio dell'asso successivo. Il
bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico,
accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dai Sindaci,
nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi,
entro dieci giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni sindacali
di cui all'art.1 del presente Statuto.
Art. 22 (Liquidazione
dell'E.B.I.T. SV)
La messa in liquidazione dell'E.B.I.T.
SV è disposta, su concorde e conforme deliberazione delle
Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 e 5 del presente Statuto.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le suddette Organizzazioni
Sindacali, provvedono alla nomina di sei liquidatori, di cui tre
nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e
tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; in
difetto di tali nomine, trascorso un mese dal giorno della messa
in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà
ad istanza della parte diligente.
Le anzidette organizzazioni determinano, all'atto della messa
in liquidazione dell'E.B.I.T. SV, i compiti dei liquidatori e
successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione,
sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità
analoghe a quella perseguita dall'Ente, secondo le determinazioni
dell'Assemblea, o per fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'Art.3 Comma 190 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art. 23 (Foro competente)
Ogni eventuale procedimento giudiziario,
comunque relativo al presente statuto, sarà di competenza
del Foro di Savona.
Art. 24 (Modifiche
statutarie)
Qualunque modifica al presente Statuto,
deve essere preventivamente decisa dalle Organizzazioni Sindacali
di cui all'Art. 1 del presente Statuto, e deliberata dall'Assemblea
Straordinaria dell'E.B.I.T. SV con votazione a maggioranza di
due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.
Art. 25 (Disposizioni
finali)
Per quanto non espressamente previsto
dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme
di legge vigenti.
Savona, 23 luglio 2001
UNIONE PROVINCIALE ALBERGATORI di Savona
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS UIL
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