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Il
Contratto
| SINTESI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INDUSTRIA TURISTICA |
| PARTI CONTRAENTI |
Federturismo Confindustria, Aica,
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil |
| DATA DI STIPULA |
3 febbraio 2008 |
| FINALITÀ |
rinnovo e unificazione:
- CCNL 2 febbraio 04 Federturismo-Confindustria
- CCNL 16 ottobre 03 Aica (catene alberghiere) |
| COEFFICIENTI |
Divisore giornaliero: 26 Orario: 172/40 ore
settimanali |
| MENSILITÀ |
14 mensilità (13^ in occasione del Natale
e 14^ con la retribuzione del mese di luglio) |
| SCATTI ANZIANITÀ |
6 triennali (vedere tabella) |
| FERIE |
26 giorni lavorativi. La settimana è
considerata di 6 giorni. |
| RIDUZIONE ORARIO |
104 ore annue per gli alberghi. 108 ore annue
per stabilimenti balneari. |
| MALATTIA |
Conservazione del posto per 180 giorni per anno.
Trattamento economico: - Alberghi -
Carenza (primi 3 giorni) 100% a carico datore lavoro.Dal 4°
al 20° giorno: integrazione dell’indennità
erogata dall’INPS da parte del datore di lavoro fino
al raggiungimento del 75% della retribuzione giornaliera.Dal
21° giorno in poi: integrazione dell’indennità
erogata dall’INPS da parte del datore di lavoro fino
al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.
- Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari -
Carenza (primi 3 giorni) 100% a carico datore di lavoro (solo
se la malattia supera i cinque giorni).Dal 4° giorno in
poi: 80% da corrispondersi dall’INPS. |
| INFORTUNIO |
Conservazione del posto per 180 giorni nell’anno
solare.Trattamento economico: - Alberghi
-
Intera retribuzione nel giorno dell’infortunio e 60%
della stessa per i 3 giorni successivi.
- Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari -
Integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL
fino a raggiungere il 100% della retribuzione sin dal giorno
in cui si verifica l’infortunio. |
| MATERNITÀ |
Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice
ha diritto, per un periodo di 5 mesi, ad una integrazione
dell’indennità INPS fino a raggiungere il 100%
della retribuzione giornaliera. |
| CONGEDO MATRIMONIALE |
Il personale, che non sia in periodo di prova,
ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici
giorni di calendario per contrarre matrimonio. |
| PERMESSI PER LUTTO |
In caso di comprovata disgrazia a familiari
legati da stretto vincolo di parentela o di affinità,
il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario
retribuito la cui durata sarà rapportata alle reali
esigenze di assenza, con un limite massimo di cinque giorni
di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato
sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario
in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. |
| CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE |
Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione
che ritengono maggiormente rispondente alle esigenze di valorizzazione
delle professionalità dell’Industria Turistica,
in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività
sui mercati.
Il predetto impianto, viene di seguito riportato e sinteticamente
semplificato: AREA “A”
Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985
e successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa
area i lavoratori con la qualifica di “Quadro”
che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di
cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio
1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche
e di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell’ambito
di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da
cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e
ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione
coordinamento e controllo di importanti attività aziendali,
nonché lavoratori che, al più elevato livello
di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse
aziendale.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa
e maggiore complessità e dimensione dell’azienda,
ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento
denominate A1 (ex QA) e A2 (ex QB),
le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente
definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione
del presente CCNL. AREA “B”
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che,
in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche
e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono,
nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni
di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa
che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori
che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori
dell’attività aziendale.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa
e maggiore complessità e dimensione dell’azienda,
ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie
di inquadramento denominate B1 (ex 1° liv)
e B2 (ex 2° liv), le cui declaratorie
ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito
dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
AREA ”C”
Appartengono a questa area professionale i lavoratori
che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche,
acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione
professionale, svolgono, nell’ambito di procedure organizzative
definite, con autonomia adeguata alla categoria attribuita,
operazioni specialistiche in uno o più settori di attività
(attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono
inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate
esperienze specialistico-gestionali e/o funzionali, possono
anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa
e maggiore complessità e dimensione dell’azienda,
ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento
denominate C1 (ex 3° liv), C2 (ex
4° liv) e C3 (ex 5° liv),
le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente
definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione
del presente CCNL. AREA “D”
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che,
nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi
aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono
sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari
conoscenze professionali.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa
e maggiore complessità e dimensione dell’azienda,
ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento
denominate D1 (ex 6s e 6° liv) e D2 (ex
7° liv), le cui declaratorie ed i relativi profili
sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori
di applicazione del presente CCNL.
Tutti i lavoratori inquadrati nel 6° livello vengono trasferiti
nell’area D, al livello D1 (ex 6° super), ed acquisiscono
i trattamenti economici del nuovo riferimento. |
| LIVELLI E QUALIFICHE |
AREA A
Appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica
di “Quadro”. L’area è suddivisa
sulla base delle dimensioni dell’azienda e delle funzioni
svolte in due categorie:
A1 (ex QA)
A2 (ex QB)
AREA B
L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni
dell’azienda e sulla base delle mansioni svolte in
due categorie:
B1 (ex 1° livello)
B2 (ex 2° livello)
AREA C
L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni
dell’azienda e sulla base delle mansioni svolte in
tre categorie:
C1 (ex 3° livello)
C2 (ex 4° livello)
C3 (ex 5° livello)
AREA D
L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni
dell’azienda e sulla base delle mansioni svolte in
due categorie:
D1 (ex 6S e 6° livello)
D2 (ex 7° livello) |
| PERIODO DI PROVA |
La durata del periodo di prova è stabilita
nelle seguenti misure:
| AREA |
EX LIVELLO |
GIORNI |
| A1 – A2 |
Ex Quadri A e B |
180 |
| B1 |
Ex 1° livello |
150 |
| B2 |
Ex 2° livello |
75 |
| C1 |
Ex 3° livello |
45 |
| C2 – C3 |
Ex 4° e 5° livello |
30 |
| D1 |
Ex 6°S e 6°livello |
20 |
| D2 |
Ex 7° livello |
15 |
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| PREAVVISO |
Tanto per il caso di licenziamento quanto
per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
| LIVELLO |
TRA 0 e
5 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI |
OLTRE I
5 E FINO AI 10 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI |
OLTRE I
10 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI |
| A1 e A2 |
4 mesi |
5 mesi |
6 mesi |
| B1 |
2 mesi |
3 mesi |
4 mesi |
| B2 e C1 |
1 mese |
45 giorni |
2 mesi |
| C2 e C3 |
20 giorni |
30 giorni |
45 giorni |
| D1 e D2 |
15 giorni |
20 giorni |
20 giorni |
Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente
avrà diritto ad un permesso straordinario di due
ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di
altra occupazione. |
| TRATTAMENTO ECOMOMICO |
Retribuzione Totale Lorda (Paga Base + Contingenza)
AREA
(ex livelli) |
Al
31 dicembre 2007 |
Dal
1° gennaio 2008 |
| A1 (ex QA) |
1.728,43 |
1.852,58 |
| A2 (ex QB) |
1.600,18 |
1.715,34 |
| B1 (ex 1°) |
1.490,91 |
1.598,41 |
| B2 (ex 2°) |
1.362,66 |
1.461,18 |
| C1 (ex 3°) |
1.285,16 |
1.378,24 |
| C2 (ex 4°) |
1.212,59 |
1.300,59 |
| C3 (ex 5°) |
1.137,29 |
1.220,00 |
| D1 (ex 6° S) |
1.093,56 |
1.173,21 |
| D1 (ex 6°) |
1.078,06 |
1.156,62 |
| D2 (ex 7°) |
1.010,23 |
1.084,04 |
| |
Dal
1° luglio 2008 |
Dal
1° luglio 2009 |
| A1 (ex QA) |
1.888,21 |
1.926,84 |
| A2 (ex QB) |
1.748,33 |
1.784,32 |
| B1 (ex 1°) |
1.629,15 |
1.662,89 |
| B2 (ex 2°) |
1.489,27 |
1.520,36 |
| C1 (ex 3°) |
1.404,73 |
1.434,22 |
| C2 (ex 4°) |
1.325,59 |
1.353,59 |
| C3 (ex 5°) |
1.243,45 |
1.269,90 |
| D1 (ex 6° S) |
1.195,75 |
1.221,29 |
| D1 (ex 6°) |
1.178,84 |
1.204,06 |
| D2 (ex 7°) |
1.104,87 |
1.128,70 |
|
| INDENNITÀ DI FUNZIONE QUADRI |
| AREA |
1°
maggio 1990 |
1°
febbraio 2008 |
1°
febbraio 2009 |
A1
(ex categoria A) |
46,48 |
60,00 |
75,00 |
A2
(ex categoria B)
|
41,32 |
55,00 |
70,00 |
|
| SCATTI DI ANZIANITÀ |
| AREA
(ex Livelli) |
Valore
scatto |
|
A1 (ex QA) |
€ 40,80 |
| A2 (ex QB) |
€ 39,25 |
| B1 (ex 1°) |
€ 37,70 |
| B2 (ex 2°) |
€ 36,15 |
| C1 (ex 3°) |
€ 34,86 |
| C2 (ex 4°) |
€ 33,05 |
| C3 (ex 5°) |
€ 32,54 |
| D1 (ex 6° S) |
€ 31,25 |
| D1 (ex 6°) |
€ 30,99 |
| D2 (ex 7°) |
€ 30,47 |
In occasione della maturazione del nuovo scatto, l’importo
degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti
valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti
maturati per il periodo pregresso. |
| MAGGIORAZIONI E STRAORDINARI |
|
Limite individuale annuo |
260 ore |
|
Lavoro straordinario
diurno |
30% |
|
Lavoro straordinario
notturno |
60%
(svolto tra le ore ventiquattro e le ore sei)
|
|
Maggiorazione per lavoro
notturno |
25% |
|
Maggiorazione per lavoro
notturno
(per personale con qualifica
“notturno”) |
12%
(in quanto della specificità
delle loro prestazioni si è già tenuto
conto ai fini dell’inquadramento e dei relativi
livelli retributivi) |
Maggiorazione per lavoro
festivo |
20% |
|
Maggiorazione per lavoro
domenicale |
10%
(con riposo settimanale
in giornata diversa dalla domenica) |
|
| FESTIVITÀ |
| FESTIVITÀ |
DATA |
|
Capodanno |
1° gennaio |
| Epifania |
6 gennaio |
| Lunedì di Pasqua |
Mobile |
| Anniversario della Liberazione |
25 aprile |
| Festa del Lavoro |
1° maggio |
| Festa della Repubblica |
2 giugno |
| Assunzione |
15 agosto |
| Ognissanti |
1° novembre |
| Immacolata Concezione |
8 dicembre |
| Santo Natale |
25 dicembre |
| Santo Stefano |
26 dicembre |
| Santo Patrono |
Differente per ogni città |
|
| APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE |
Le Parti hanno disciplinato
l’apprendistato professionalizzante, i cui tratti
salienti sono i seguenti:
SFERA DI APPLICAZIONE
Il contratto di apprendistato professionalizzante
può essere instaurato con giovani di età da
18 a29 anni e fino al giorno antecedente il compimento del
trentesimo anno di età. È ammessa anche la
stipula con giovani che abbiano compiuto 17 anni di età
e siano in possesso di una qualifica ex
Legge 28 marzo 2003, n. 53.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle
figure professionali inquadrate nei seguenti livelli:
B2
ex 2° livello
C1
ex 3° livello
C2
ex 4° livello
C3
ex 5° livello
D1
ex 6° super e 6° livello
DURATA
La durata del contratto di apprendistato è determinata
nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche
da conseguire:
- 54 mesi per inquadramento finale in B2 (ex 2° livello)
- 54 mesi per inquadramento finale in C1 (ex 3° livello)
- 48 mesi per inquadramento finale in C2 (ex 4° livello)
- 42 mesi per inquadramento finale in C3 (ex 5° livello)
- 30 mesi per inquadramento finale in D1 (ex 6°S livello)
- 30 mesi per inquadramento finale in D1 (ex 6° livello)
Nelle imprese di viaggi e turismo e congressi le Parti
hanno stabilito di innalzare a 54 mesi la durata dell’apprendistato
per le figure professionali inquadrate in C2.
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in
due periodi:
- nel primo periodo l’inquadramento sarà di
un livello inferiore a quello di destinazione finale.
- nel secondo periodo l’inquadramento sarà
uguale a quello di destinazione finale.
| CATEGORIA
DESTINAZIONE
FINALE |
DURATA
TOTALE
MESI |
PRIMO
PERIODO
(durata) |
SECONDO
PERIODO
(durata) |
| B2 (ex 2° liv.) |
54 |
C1 (30 mesi) |
B2 (24 mesi) |
| C1 (ex 3° liv.) |
54 |
C2 (30 mesi) |
C1 (24 mesi) |
| C2 (ex 4° liv.) |
48 |
C3 (26 mesi) |
C2 (22 mesi) |
| C3 (ex 5° liv.) |
42 |
D1 (24 mesi) |
C3 (18 mesi) |
| D1 (ex 6°S e 6°liv.) |
30 |
D2 (18 mesi) |
D1 (12 mesi) |
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| ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA |
A decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo
dovuto ai fondi di assistenza sanitaria integrativa è
pari a 10,00 euro mensili.
Le parti concordano che gli obblighi previsti relativamente
al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti
da aziende dell’industria turistica sono da riferirsi
al FONTUR.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, saranno iscritti al fondo
FONTUR anche gli apprendisti.
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| PREVIDENZA COMPLEMENTARE |
Il fondo di previdenza complementare di riferimento
è il Marco Polo.
Contribuzione:
| TIPOLOGIA
LAVORATORI |
QUOTA
T.F.R. |
CONTRIBUTO
LAVORATORE |
CONTRIBUTO
AZIENDA
|
Lavoratori occupati dopo
il 28/4/1993 |
100% |
0,55% (misura minima
per avere diritto al contributo del datore di lavoro.
Il lavoratore può fissare liberamente una misura
maggiore) |
0,55% |
Lavoratori
già occupati
al 28/4/1993 |
50%
(il avoratore
può scegliere
di versare
una quota
superiore, pari all’intero flusso) |
0,55% (misura minima
per avere diritto al contributo del datore di lavoro.
Il lavoratore può fissare liberamente una misura
maggiore) |
0,55% |
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| SOSTEGNO AL REDDITO |
Le Parti concordano di destinare, con decorrenza
1 aprile 2008, la quota dello 0,25 % di paga base e contingenza
per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese,
al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori
coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione
aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività.
La quota è accantonata in un apposito fondo, denominato
“Fondo Sostegno al Reddito”, costituito presso
l’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica.
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