Indennità NASPI 2016

Indennità NASPI 2016

Naspi 2016
(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)
Aggiornamento al 20 giugno 2016

SOGGETTI BENEFICIARI

La Naspi 2016 viene erogata, su richiesta, ai lavoratori che rimangono disoccupati per motivi indipendenti dalla propria volontà. Spetta a:
• Operai ed impiegati
• Apprendisti

la Naspi 2016 non può essere concessa al lavoratore che presenta le dimissioni volontarie, tranne nei casi di:

→dimissioni per giusta causa
→risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avvenuta mediante verbale di conciliazione sottoscritto presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o presso la
Commissione di Conciliazione presso l’EBIT Savona.
→Dimissioni da parte di lavoratrici madri nel periodo compreso tra i 300 giorni primi della
data presunta del parto, fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

REQUISITI

 REQUISITO CONTRIBUTIVO: il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione.

 REQUISITO LAVORATIVO: il lavoratore deve poter far valere 30 giornate di effettivo lavoro, (anche part-time) nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

N.B. Ai fini delle settimane di contribuzione, oltre ai periodi lavorati, sono da considerare “utili” anche i periodi di:

→ maternità obbligatoria,
→ maternità facoltativa,
→ lavoro all’estero in paesi E.U. o convenzionati.

Non sono, invece, da considerare “utili” i periodi di:

→ malattia e/o infortunio sul lavoro, nel caso non ci sia integrazione della retribuzione da parte
del datore di lavoro,
→ cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria a zero ore,
→ contratti di solidarietà a zero ore,
→ assenze e congedi fruiti per assistenza di familiari con handicap
→ aspettativa per cariche sindacali o funzione pubblica,
→ lavoro all’estero in paesi non convenzionati

I periodi di cui sopra, determinato l’ampliamento, pari alla durata degli stessi, del quadriennio di riferimento.

DURATA

La durata varia in base alla storia contributiva di ciascun lavoratore.

la durata massima prevista è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni precedenti il termine dell’attività lavorativa.

 Nel caso di un soggetto che abbia lavorato interamente e continuativamente, la durata massima sarà, pertanto, di 24 mesi (la metà di 48 mesi).

 Nel caso il lavoratore, nel corso dei 48 mesi precedenti, abbia già avuto periodi di disoccupazione per i quali abbia ricevuto la relativa indennità, i periodi già “utilizzati” per la precedente prestazione, vengono esclusi dal conteggio.

Esempio:
anno 2013 lavorato dal 1/1/2013 al 31/12/2013 52 settimane di contribuzione

anno 2014 lavorato dal 1/1/2014 al 30/06/2014 26 settimane di contribuzione
e poi disoccupazione dal 1/7/2014 al 31/12/2014

anno 2015 lavorato dal 1/1/2015 al 31/12/2015 52 settimane di contribuzione

anno 2016 lavorato dal 1/1/2016 al 30/09/2016 39 settimane di contribuzione
e poi disoccupazione dal 1/10/2016

ai fini del calcolo della durata della Naspi spettante dopo il 30/09/2016, non verranno
calcolate tutte le settimane lavorate dal 1/1/2013 al 30/09/2016 – cioè n. 169, per una durata della Naspi di 84,5 settimane

ma verranno calcolate solo le settimane di contribuzione non ancora prese a base per l’erogazione dell’indennità precedente,

e cioè solo le 91 settimane lavorate dal 1//1/2015 al 30/09/2016, e la Naspi verrà erogata per 45,5 settimane (10,5 mesi)

N.B. Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 01.01.2017, la durata massima prevista sarà di 18 mesi (78 settimane), in luogo della durata massima di mesi 24.
(Salvo modifiche che potranno essere apportare con la legge di stabilità 2017)

CALCOLO DELL’INDENNITA’

L’importo dell’indennità mensile, viene calcolata secondo le seguenti modalità:

Totale delle retribuzioni imponibile degli ultimi 4 anni, moltiplicato il numero di settimane di contribuzione utili, diviso per il numero fisso 4,33.

Da questo conteggio si evince la “retribuzione media” e

L’indennità Naspi sarà pari al 75% di detto importo.

ESEMPIO DI CALCOLO

ANNO 2013 12 mesi di lavoro 52 settimane retribuzioni lorde € 12.000,00
ANNO 2014 12 mesi di lavoro 52 settimane retribuzioni lorde € 14.400,00
ANNO 2015 12 mesi di lavoro 52 settimane retribuzioni lorde € 12.000,00
ANNO 2016 6 mesi di lavoro 26 settimane retribuzioni lorde € 5.400,00

Totale settimane 162 totale retribuzioni € 43.800,00

€ 43.800,00 : 162 = 270,37 x 4,33 = € 1.170,70 (retribuzione media)

€ 1.170,70 x 75% = € 878,03 Importo mensile NASPI

L’indennità verrà erogata per n. 81 settimane (la metà di 162 settimane)
Ad iniziare dal 4° mese, l’indennità verrà ridotta ogni mese del 3%, quindi:

1° mese € 878,03
2° mese € 878,03
3° mese € 878,03
4° mese € 851,69
5° mese € 826,14
6° mese € 801,36
7° mese € 777,32
e così via………

N.B.
Se la retribuzione media è pari o inferiore a € 1.195,00 il calcolo sarà il 75% dell’importo (come sopra esposto)
Se la retribuzione media è superiore a € 1.195,00 al 75% verrà aggiunto il 25 % della differenza tra la retribuzione media effettiva e € 1.195,00.

IN OGNI CASO, L’IMPORTO DELLA NASPI…….NON POTRA’ SUPERARE € 1.300,00 MENSILI

LAVORATORI STAGIONALI

Prima del Jobs Act, i lavoratori che potevano vantare 12 mesi di contribuzione negli ultimi 2 anni, maturavano il pieno diritto all’indennità di disoccupazione, così che, a fronte di un’attività lavorativa di 6 mesi ogni anno, percepivano l’indennizzo per i rimanenti 6 mesi, oltre alla copertura figurativa della contribuzione per i mesi non lavorati.

Visto che la nuova Naspi prevede l’erogazione dell’indennità per la metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente, e non contano i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a precedenti trattamenti di disoccupazione, ne consegue che verranno presi a base solo i mesi di lavoro svolti dopo l’ultimo periodo di disoccupazione.

Quindi…a fronte di 6 mesi di lavoro (26 settimane), la Naspi verrà erogata per max 3 mesi (13 settimane)

N.B. Per le cessazioni dei rapporti di lavoro, avvenute entro il 31/12/2015, la normativa prevedeva, esclusivamente per i lavoratori stagionali del comparto turistico, un periodo “transitorio”, durante il quale venivano applicate le regole di maturazione della Naspi esistenti prima del Jobs Act, cioè venivano presi in considerazione anche i periodi che nel quadriennio precedente avevano già dato luogo a precedenti trattamenti di disoccupazione.

Le nuove regole, si applicano per le cessazioni dei rapporti di lavoro insorti dopo i 1/1/2016, ma ci sono in atto alcune discussioni parlamentari che prendono in considerazione l’eventualità di prorogare anche per il 2016 l’applicazione delle vecchie modalità di calcolo.
Ad oggi non ci sono ancora notizie certe.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata, esclusivamente, in via telematica all’INPS.
I canali sono, alternativamente, i seguenti:

– tramite il sito web www.INPS.IT in possesso del PIN dispositivo,
– tramite Patronato,
– tramite Contact Center ai numeri 803164 gratuito da rete fissa – 06164164 da rete mobile.

La domanda deve essere presentata, pena decadenza, entro 68 (sessantotto) giorni, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, o dalla data di fine del periodo di preavviso (nel caso fosse corrisposta la relativa indennità sostitutiva).

In caso di licenziamento per “giusta causa”, invece, il termine è più breve: la domanda deve essere, infatti, presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

DECORRENZA DELL’INDENNITA’

Se la domanda viene presentata entro 8 giorni, essa decorrerà dall’ottavo giorno.
Se viene presentata dopo l’8° giorno, decorrerà da giorno dopo la data di presentazione della domanda.